ECO & SAFETY NEWS aprile 2019

News ambiente

Scadenze pagamenti diritti e contributi: entro il 30 aprile 2019 devono essere effettuati i pagamenti per i Diritti Annuali di Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e al Registro Provinciale delle imprese che svolgono operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.

Reato di "Gestione non autorizzata di rifiuti": secondo la Corte di Cassazione la gestione di rifiuti in quantità superiori a quanto autorizzato comporta il reato di “gestione non autorizzata di rifiuti” e non più di “inosservanza delle prescrizioni autorizzative”.

VIIA: è arrivato in Parlamento il disegno di legge con cui si renderà obbligatoria la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nell’ambito della procedura di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

 Cat. 3-bis Albo Gestori Ambientali - elenco aperto RAEE: è stata effettuata una modifica della modulistica per l’iscrizione e il rinnovo all’Albo Gestori Ambientali nella cat. 3-bis; verrà sostituito l’elenco delle tipologie di rifiuti, appartenenti alla categoria RAEE, trasportabili con procedura semplificata, passando da un numero chiuso ad un catalogo aperto.

News sicurezza

Vantaggi asseverazione MOG: l'asseverazione, che consiste nella verifica positiva, da parte di un organismo paritetico, circa la conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) e ne attesta l’adozione e l’efficacia all’interno dell’azienda, può essere tenuta in conto a parte degli organi di vigilanza e pone il datore di lavoro, e tutte le persone giuridiche, in posizione cautelativa circa la responsabilità amministrativa per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e permette all’azienda di ottenere la massima premialità da parte dell’INAIL, tramite una riduzione contributiva che può andare dal 5 % al 28 % (OT24).

Nomina del medico coordinatore e di più medici competenti: l’articolo 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08 prevede che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”; il medico coordinatore non può in alcun modo sostituire, né essere lui l’unico medico a rilasciare giudizi di idoneità sulla base di accertamenti sanitari effettuati da altri, né può essere l’unico a collaborare alla valutazione dei rischi.

Responsabilità RSPP: le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) “è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali”;  nonostante ciò è bene ricordare che le stesse sentenze hanno specificato che “pur essendo un ausiliario del datore di lavoro, il RSPP può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale”.

Per saperne di più scarica la ECO & SAFETY NEWS di aprile 2019 del Centro Assistenza Ecologica Srl.

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