ECO & SAFETY NEWS giugno 2019 – MOCA

Il CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL fornisce servizi di consulenza e formazione per i produttori di macchine e materiali per uso alimentare. La nostra Società effettua ed eventualmente collabora anche con altri laboratori accreditati per l’esecuzione di prove analitiche finalizzate alla verifica del rispetto della normativa MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti).Se la Vostra Azienda ha bisogno di una consulenza professionale sull’argomento potete contattarci al numero 071-290201 o per e-mail a ecocae@ecocae.it. – virgulti@ecocae.it – PER. CHIM. STEFANO VIRGULTI

Obbligo di legge

L’obbligo della dichiarazione MOCA era previsto dal D.M. 6/1973 il quale riportava che “ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti”, mentre il più recente Reg. 1935/2004/CE prevede che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti, debbano essere corredati di una dichiarazione scritta attestante la loro conformità alle norme vigenti.

Chi è soggetto al rilascio della alla dichiarazione MOCA?

  • Produttori di sostanze destinate a essere utilizzate per la produzione di MOCA
  • Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati destinati successivamente a essere trasformati in prodotti finiti
  • Produttori di prodotti finiti definibili anche come trasformatori o assemblatori
  • Utilizzatori finali
  • Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da Paesi extra UE

Chi è tenuto alla redazione della Dichiarazione MOCA?

La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è l'Operatore economico, ma non è l'unica: infatti, a partire dal produttore iniziale di materie prime fino al distributore finale, ciascuno (compresi i commercianti) rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte. Le informazioni della dichiarazione non sono le stesse per tutti, ma dipendono dalla posizione nella filiera dell’operatore e dal tipo di prodotto che viene ceduto al soggetto a valle.

Cosa deve contenere la Dichiarazione MOCA?

  • Riferimento alla normativa vigente (generale + specifica per tipologia di materiale/prodotto)
  • Identità del produttore / importatore
  • Tipologia di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso (nel caso di plastica riciclata devono essere contenuti i riferimenti al processo autorizzato da cui deriva il materiale)
  • Codice identificativo della dichiarazione
  • Informazioni ed eventuali restrizioni d'uso
  • Tipologia di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è idoneo al contatto
  • Data di redazione e firma Operatore economico o soggetto delegato

Il documento dev'essere redatto nella lingua del destinatario.

Esiste un modello di Dichiarazione MOCA?

Non esiste un modello predefinito.

La Dichiarazione MOCA scade?

Non è prevista una scadenza.

Dev'essere predisposto un aggiornamento qualora dovessero esserci modifiche significative nella composizione e nelle caratteristiche delle materie prime impiegate, oppure variazioni significative del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi.

Rintracciabilità

La rintracciabilità è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione; deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi di gestione e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione.

Ultime news MOCA

La Commissione Europea, nella raccomandazione n. 2019/794, richiede agli Stati Membri di attivare un programma di controlli da effettuarsi tra il 01/06/2019 e il 31/12/2019 sulle seguenti sostanze che potrebbero migrare dai materiali e oggetti a contatto con alimenti, aumentando così i rischi per la salute umana:

  • Ammine aromatiche primarie (PAA)
  • Formaldeide e melammine
  • Fenolo
  • Bisfenoli, compreso BPA e BPS
  • Plastificanti a base di ftalati e senza ftalati
  • Composti fluorurati (PFAS)
  • Metalli

Il 02/04/2017 è entrata in vigore la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla normativa sui MOCA (D.Lgs. 29/2017), in cui è prevista la comunicazione (N.I.A.) relativa agli stabilimenti che eseguono attività riguardanti tali oggetti e materiali, diventando così a tutti gli effetti un’azienda riconducibile al settore alimentare.

Il servizio di Igiene degli Alimenti dell'ASUR esegue sopralluoghi presso gli stabilimenti che producono e/o distribuiscono MOCA per verificare se i requisiti richiesti dai regolamenti europei siano soddisfatti (tali requisiti sono un Sistema di Gestione e un Sistema di Tracciabilità e Rintracciabilità documentati).

Per saperne di più scarica la ECO & SAFETY NEWS di giugno 2019 del Centro Assistenza Ecologica Srl, completa di opuscolo informativo della Commissione Europea.

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