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RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA FORMAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21284 del 17/05/2013, ha confermato la condanna inflitta nei gradi inferiori di giudizio sia al Presidente di una cooperativa, in qualità di datore di lavoro, che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ritenuti responsabili di un infortunio mortale occorso ad un dipendente della società. Al Presidente della cooperativa è stata addebitata la colpa di non avere organizzato dei corsi di formazione ed addestramento del personale mentre al RSPP è stato imputato l’inadempimento di non aver fatto rispettare detto obbligo. La Corte di cassazione ha tra l’altro precisato nella suddetta sentenza che il datore di lavoro è sempre responsabile, in quanto pur delegando la gestione della sicurezza ad altre figure, la formazione rende necessario l’impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo del personale, e trattandosi di scelte in materia di organizzazione gestionale dell’impresa, queste fanno capo esclusivamente al datore di lavoro o legale rappresentante.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) deve pertanto assicurarsi che le aziende facciano effettuare OBBLIGATORIAMENTE ai propri lavoratori i corsi previsti in base alla vigente normativa in materia di sicurezza, corsi che lo stesso deve proporre annualmente.

SI INVITANO PERTANTO LE AZIENDE A VERIFICARE DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGI DI FORMAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LE FIGURE PRESENTI NELLA VS. ATTIVITA’ LAVORATIVA E DI SANARE AL PIU’ PRESTO LE EVENTUALI CARENZE. Il CAE RIMANE A DISPOSIZIONE PER L’EVENTUALE PIANIFICAZIONE DEI CORSI FORMATIVI.

Elenchiamo di seguito elenco esemplificativo delle figure che devono essere obbligatoriamente formate:

-          DATORE DI LAVORO (nel caso in cui svolga direttamente la funzione di RSPP)

-          DIRIGENTI E PREPOSTI

-          ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)

-          RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

-          ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

-          ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

-          ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI

-          PES / PAV

-          FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DI TUTTI I LAVORATORI

-          LAVORATORI ADDETTI A RISCHI SPECIFICI (ES. MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI, IMPIEGO DI PONTEGGI PER CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, LAVORI            IN SPAZI CONFINATI, RISCHIO ELETTRICO, CORDINATORE SICUREZZA NEI CANTIERI ECC.)

Per la mancata formazione, il decreto legislativo 81/08 ed smi  prevede, oltre alle sanzioni, penali anche pesanti sanzioni amministrative. Dette sanzioni sono tra l’altro state aumentate, dal 01 luglio 2013, del 9,6% e saranno ulteriormente rivalutate ogni 5 anni dal MinLavoro.

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Le norme vigenti in materia di sicurezza prevedono l’obbligo di eseguire periodicamente la manutenzione dell’impianto elettrico ed annotarla su apposito registro (per impianti in bassa tensione e media tensione). Detta manutenzione deve essere effettuata in aggiunta a quella prevista dall L. 462/01 che viene effettuata dall’ARPAM o altro ente abilitato.

La manutenzione deve essere eseguita ogni 2 o 5 anni in base alla tipologia di attività.

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