Legionella

Con la pubblicazione delle nuove linee guida per il controllo della Legionellosi, approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 07 maggio 2015, si torna a porre in evidenza l'aspetto della valutazione del rischio associato all'esposizione ad agenti biologici.

Diversamente da quanto disposto nella precedente revisione delle stesse Linee Guida, ora viene chiaramente indicato che il rischio di esposizione alla Legionella deve essere adeguatamente valutato, in accordo a quanto previsto nel Titolo X del D. Lgs. 81/2008, tenendo in considerazione le indicazioni dell'allegato XLVI e che detta valutazione deve essere riportata nel DVR in uno specifico capitolo, o meglio ancora in un DVR dedicato. Come per tutti gli altri fattori di rischio, infatti, la valutazione dovrà anche contenere le misure di prevenzione e tutela che dovranno comprendere le indicazioni per la corretta manutenzione e gestione degli impianti e per il monitoraggio delle acque potenzialmente coinvolte da una diffusione del batterio.

Il batterio della Legionella, com'è noto, predilige ambienti acquatici ed umidi in genere, e può diffondersi pertanto anche negli impianti di distribuzione dell'acqua o comunque interessati dalla sua presenza come ad esempio reti idriche, impianti di condizionamento, piscine, torri di raffreddamento, ecc.

Questi impianti, qualora non vengano sottoposti a corrette procedure di gestione e manutenzione, possono addirittura fungere da concentratori e diffusori del batterio, aumentando così il rischio di patogenesi e diffusione della malattia.

Va infine ricordato che ormai la specificità del Documento di Valutazione dei Rischi assume un ruolo di fondamentale importanza, sia nelle fasi di verifica ds parte degli Enti di controllo e soprattutto nel caso di incidenti o malattie. In questi casi infatti occorre dare evidenza che il processo di valutazione dei rischi, abbia tenuto in effettiva considerazione TUTTI i rischi presenti presenti in azienda, correlati con fattori normati, quale quello del rischio legionellosi.

La mancanza di tale valutazione e dei conseguenti protocolli di monitoraggio, costituiscono una grave infrazione alle procedure di elaborazione del DVR, di cui un esempio può essere tratto dalla lettura della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29731 del 14.06.2017 o della sentenza della Sezione Penale n. 53285 del 23.11.2017. Tali sentenze, oltre a richiamare le responsabilità del Datore di lavoro per lesioni gravi, art. 590 C.P. conseguenti ad una incompleta valutazione del rischio, hanno richiamato la responsabilità dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

È pertanto di fondamentale importanza inserire nel DVR, tutti gli ambiti di valutazione, compreso quello derivante dall'esposizione al rischio di Legionella.

Il Centro Assistenza Ecologica fornisce sia il supporto per la redazione del DVR dedicato al rischio legionellosi, sia il supporto analitico per la verifica dell'efficacia delle azioni preventive messe in atto. Le analisi sono eseguite con metodo ISO 11731:2017 accreditato ACCREDIA.

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